- 22-04-2025
Con la sentenza n. 57 è stata dichiarata l’illegittimità di una disposizione di legge della Regione Puglia limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale».
Secondo la Corte, infatti, il segmento normativo censurato contemplava la possibilità di assunzioni interamente riservate al personale già in servizio alle dipendenze di una Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale, eludendo così il principio del concorso pubblico, da considerarsi invece la «forma generale e ordinaria di reclutamento» per le amministrazioni pubbliche.