- 10-04-2025

Nella sentenza n. 39 relativa al giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, la Corte ribadisce l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione degli istituti processuali, entro il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.

A tal proposito, la Corte chiarisce che il superamento di tale limite può ritenersi senz’altro sussistente quando, come nel caso di specie, si verifichi un’ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti.

Nello specifico, Il modello processuale adottato, mutuato dall’ambito del mandato d’arresto europeo consensuale, è stato ritenuto strutturalmente inadeguato a garantire un effettivo confronto dialettico tra le parti. Esso prevedeva infatti, in violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, che la Corte di cassazione si pronunciasse unicamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale senza che fosse previsto alcun momento di contraddittorio, né in forma scritta né orale, dopo l’instaurazione del processo.

Nel ricercare un paradigma normativo idoneo a realizzare una reductio ad legitimitatem tra discipline già esistenti, la Corte individua come riferimento più coerente quello relativo al giudizio di legittimità in materia di mandato d’arresto europeo ordinario, in quanto soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nel caso in esame.