- 08-02-2025

Con la sent. n. 13 del 2025 la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), limitatamente alle seguenti espressioni: «compreso tra un», «ed un massimo di 6» e «La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

Dall’esame della normativa in materia, la Corte rileva che:

  • non sussistono preclusioni derivanti dai divieti posti dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione;
  • non emergono profili riconducibili a disposizioni a contenuto costituzionalmente obbligato;
  • il quesito referendario soddisfa i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità;
  • con riferimento a una specifica categoria di lavoratori, il quesito mira a eliminare il limite massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – sebbene attualmente aumentabile fino a quattordici – che oggi delimita l’indennità liquidabile in caso di licenziamento illegittimo.

Ciò che se ne conclude è che l’elettore è "chiaramente" posto di fronte all’alternativa tra mantenere l’attuale disciplina o modificarla eliminando le limitazioni indicate, lasciando per il resto inalterate le altre previsioni normative.