- 04-02-2025

Con la sent. n. 8 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili in quanto reputate irrilevanti le questioni sollevate in riferimento all’art. 31, comma 2, Cost., nei confronti dell’art. 28, comma 5-bis, del d.p.r. n. 448 del 1988 e succ. modif., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, ovvero al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. Per la Corte, infatti, l’irrilevanza in parola deriva dalla circostanza che l’esclusione della messa alla prova minorile introdotta dal d.p.r. precitato (cd. decreto Caivano) non è applicabile retroattivamente