Con la sent. n. 5 del 2025 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), cod. proc. amm., limitatamente alla prima parte, che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro»; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo disposto, lettera q-quater), prima parte, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost.
In particolare, la Corte ha giudicato priva di fondamento la censura relativa alla violazione dell’art. 76 Cost., riguardante un presunto superamento della delega legislativa, evidenziando come la norma contestata non fosse stata introdotta dal decreto delegato, ma da una fonte normativa successiva.
In merito, poi, alla competenza funzionale inderogabile del TAR per il Lazio, la stessa ha escluso che questa comportasse uno stravolgimento irragionevole dei criteri ordinari di riparto della competenza nell’ambito della giustizia amministrativa.
Infine, rispetto alla lamentata violazione dell’art. 25 Cost., con riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, la Corte ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui il precetto costituzionale è rispettato quando, come nel caso di specie, «l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge».
- 24-01-2025