Nella sent. n. 3 del 2025 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), per contrasto con gli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, a beneficio degli elettori che non siano in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o che si trovano nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare,
- 23-01-2025