- 23-01-2025

Con la sent. n. 4 del 2025 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023 – come convertito, limitatamente all’inciso «e scomputando, per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 l’indennità una tantum di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost.

Definito il thema decidendum, la Corte ha chiarito che l’indennità una tantum costituisce un emolumento premiale che – a differenza dell’indennità di amministrazione, corrisposta in misura fissa, in via generale e continuativa, e dunque a prescindere dal raggiungimento di risultati specifici e dalle eventuali condizioni disagiate di svolgimento del lavoro – trova la sua causa giustificativa nella necessità di compensare attività extra ordinem.

A fronte, dunque, di un emolumento una tantum corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente più gravosi e ulteriori rispetto a quelli "ordinari”, che giustificano invece la corresponsione dell’indennità di amministrazione, ha ritenuto manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest’ultima.