Con la sent. n. 190 del 2024, la Corte rigetta la questione proposta, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 Cost., avverso l'esclusione o comunque la mancata previsione, da parte dell'art. 1 del d.p.r. n. 339 del 1982, della possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali. La Corte, infatti, rilevato preliminarmente l'inesistenza, sia per il lavoro pubblico, sia per quello privato, di un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta (tranne che nell’ipotesi di inidoneità parziale all’impiego causata da un sopravvenuto deficit di salute), ritiene rimesso alla discrezionalità del legislatore non consentire il transito in altri ruoli dell’amministrazione dell’agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l’espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto.
- 28-11-2024