Con l'articolata sent. n. 189 del 2024 la Corte ha dato seguito a sei ordinanze di sollevazione concernenti l’art. 1, commi 200 e 201, della legge n. 197 del 2022, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 Cost., e degli artt. 6, 13 e 17 CEDU. Dopo una cernita in termini di ammissibilità, la Corte ha limitato il suo l’esame al profilo dei parametri di cui agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., con riferimento ai quali soltanto le ordinanze di rimessione rivelerebbero una sufficiente illustrazione delle ragioni per cui il censurato comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 ne integrerebbe la violazione. Tutte le relative questioni sono state, peraltro, ritenute, sulla base di molteplici argomentazioni, infondate in quanto la censurata declaratoria di estinzione del processo, che tale comma correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, risulterebbe in realtà frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorire l’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, e neppure comporterebbe alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa o lesione delle condizioni di parità delle parti nel processo.
- 28-11-2024