Con la sent. n. 188 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lett. d), e 3, del d.l.n. 44 del 2021 e succ. modif., richiamando le sue precedenti decisioni per cui l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, giustifica anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Laddove risulta anche ingiustificata, a mente dell’art. 3 Cost., l'asserita disparità di trattamento con l'ipotesi della sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, poiché, in questo caso, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; e in cui la scelta del legislatore di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
- 28-11-2024