- 21-11-2024
Nella sent. n. 184 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato, per un profilo (denunciata irragionevole disparità di trattamento) inammissibili, e, per un altro (presunta carenza della qualità di interpretazione autentica), infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124. In particolare, secondo la Corte, la normativa censurata, da un lato, costituisce genuinamente l'esito di reale interpretazione autentica, e, dall'altro, in se stessa considerata, garantisce che sia preservata la validità di contratti, la cui conclusione è idonea a ingenerare un affidamento sulla loro vincolatività ed efficacia.