Nella sent. n. 165 del 2024, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, nella parte in cui − nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 − prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1», è motivata dalla sua incompatibilità con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, in quanto dispone in violazione del principio fondamentale della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che consente l’imposizione delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata).
- 18-10-2024