Nella sent. n. 148 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, comma 3, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; e in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter dello stesso codice. La Corte, infatti, ha, a questo fine, richiamato la convergente evoluzione sia della normativa, sia della giurisprudenza costituzionale - comune ed europea - che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto, e ha rilevato che, sebbene secondo la scelta del Costituente la famiglia sia quella fondata sul matrimonio, si tratti di diritti fondamentali, le differenze sono recessive e la tutela non può che essere la stessa. Pertanto, la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell’imprenditore nell’elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’impresa familiare e prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».
- 25-07-2024