Nella sent. n. 147 del 2024, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali», è motivata dalla Corte costituzionale con il contrasto con la Costituzione (e alla luce di una ben stabilita giurisprudenza) della richiesta - al fine di conseguire un alloggio sociale - dei requisiti alternativi della residenza o dell’attività lavorativa pregressa e protratta per almeno cinque anni nel territorio regionale, in riferimento all’art. 3 Cost.; ricordandosi, altresì, che il diritto all’abitazione rientra «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana».
- 25-07-2024