Nella sent. n. 99 del 2024, l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa», discende, secondo la Corte, dal suo contrasto con l’art. 3 Cost. (sotto il profilo della ragionevolezza) in quanto la prevista restrizione dell’ambito di applicazione dell’istituto del trasferimento temporaneo non risulta, appunto, essere ragionevole rispetto alla finalità, anche di rilievo costituzionale, che esso mira ad assolvere.
- 04-06-2024