- 04-06-2024

Nella sent. n.  98 del 2024, l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato, sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, a chi, nell’anno precedente, abbia ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali è fatta derivare dalla Corte dal vizio di eccesso di delega, risultando, infatti, dalla legge di delega (art. 1, comma 49, legge n. 190 del 2012) che gli incarichi di provenienza ostativi previsti siano solo quelli di natura «politica» con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale (salvo il caso di cui al comma 50, lett. b)).