Nell'ordinanza n. 97 del 2024 sono dichiarate manifestamente non fondate talune questioni di legittimità concernenti la previsione di un
termine predefinito di durata ragionevole di tre anni, sottratto alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, con riguardo (anche) al primo grado dei procedimenti di protezione internazionale, lamentandosi il fatto che esso non terrebbe conto delle caratteristiche e della natura di tali cause, le quali esigerebbero particolare diligenza e celerità nella definizione, avendo per oggetto diritti fondamentali delle persone.
La Corte, infatti, dopo aver richiamato talune proprie pronunce rese con riguardo a questioni analoghe a quelle in esame, e rilevato che l’ordinanza di rimessione non apporta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza, conferma che la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata (rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito).
- 03-06-2024