- 14-05-2024

Nella sent. n. 88 del 2024, la Corte rigetta le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in quanto l’esclusione dalla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non si pone in contrasto con il principio direttivo attinente alla cd. depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta, laddove il reato in questione è invece riguardato dalla cd. depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati. Inoltre, il giudice a quo erroneamente indirizza le sue censure sull’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, che si occupa, invece, dell’abrogazione di fattispecie incriminatrici poi sottoposte dal successivo art. 4 a sanzioni pecuniarie civili.