- 13-05-2024

Nella sent. n. 86 del 2024, l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, c.p. (rapina impropria) nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (e, in via consequenziale, del comma 1 del medesimo articolo: rapina propria) è motivata dalla Corte sia nella comparazione con il reato di estorsione, non sussistendo ragioni specifiche che valgano a giustificare invece l’esclusione dell’attenuante di lieve entità del fatto per la rapina, sia perché l’attenuante trova fondamento costituzionale nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa.