- 13-05-2024

Nella sent. n. 85 del 2024, la Corte, nella sostanza, dichiarando  l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,», ritiene la disposizione irragionevole in quanto equipara  detenuti e internati non colpiti dall'esclusione dai benefici in forza dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., a quelli che invece ne sono riguardati in quanto presunti socialmente pericolosi.