- 10-05-2024

Nella sent. n. 83 del 2024, tra i vari profili d'incostituzionalità prospettati, la Corte reputa ammissibile solo quello concernente l'art. 3 Cost, peraltro ritenuto infondato. Il rimettente si duole considerando irragionevole – se non addirittura «paradossale» – che, a parità di reato contravvenzionale, venga “trattato peggio” il patteggiamento - che è in grado di assicurare una definizione più rapida dei procedimenti e un maggior risparmio di risorse processuali - rispetto al rito abbreviato (art. 444 cod. proc. pen.). La Corte, però, rileva come la scelta del legislatore deve essere considerata espressiva dell’ampia discrezionalità che gli compete  nella disciplina degli istituti processuali, il cui esercizio è censurabile solo ove decampi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. Evenienza, questa, non ravvisabile nella specie, posto che il sistema in questione, se accresce l’incentivo all’accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento, tenuto conto della struttura di tale ultimo rito e del corposo insieme di altri vantaggi che esso assicura.