- 29-03-2024

Nella sent. n. 54 del 2024, la Corte costituzionale risponde ai dubbi di costituzionalità formulati, in primo luogo, in merito a fattispecie incriminatrici, assunte lesive del principio di tassatività, (art. 25 Cost.), prevedendo esse la punizione sia per l’omessa dichiarazione e comunicazione di «informazioni dovute» relativamente a vincite al gioco, ma senza fare alcun riferimento a cosa debba essere ricompreso in tale locuzione, sia omettendo di indicare  le modalità con cui comunicare le vincite. L’illecito in discorso era stato commesso in sede di richiesta del reddito di cittadinanza.

Con riguardo al primo profilo, il dubbio viene respinto, ritenendosi che la locuzione censurata, per quanto sommaria e non ulteriormente declinata in contenuti analitici, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l’accesso e per il godimento continuativo del reddito di cittadinanza: segnatamente, secondo la Corte, nonostante una complessa serie di rimandi normativi, è comunque possibile individuare con precisione le «informazioni dovute», la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra le fattispecie penali rilevanti nel caso. Con riguardo al secondo profilo (oscurità circa come comunicare le variazioni del reddito del beneficiario conseguenti alle vincite), analogamente la Corte ritiene che sia possibile conoscere le modalità per informare l’INPS delle variazioni intervenute.

I dubbi di costituzionalità sollevati riguardano, in secondo luogo, il fatto che le disposizioni censurate rinvierebbero implicitamente alla previsione del t.u. imposte redditi secondo cui le vincite costituirebbero reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione, in violazione dell’art. 3 Cost., comma 2 (eguaglianza sostanziale). Anche questa prospettazione è ritenuta dalla Corte infondata, dal momento che il reddito di cittadinanza persegue obiettivi diversi da quelli previdenziali e che quindi coerentemente al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Inoltre, il reddito di cittadinanza risulterebbe strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere.

Per la Corte, dunque, a ragionare altrimenti non solo si rischierebbe, in ipotesi, di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d’azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del reddito di cittadinanza.