Nella sent. n. 49 del 2024, la Corte ribadisce preliminarmente come spetti al giudice rimettente accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere giudizio incidentale e giudizio principale, a meno che tali valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile; avendo, peraltro, la Corte stessa riconosciuto la sussistenza del requisito della rilevanza ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi.
Nel merito, chiamata la valutare la legittimità della normativa che colpisce fiscalmente alcune bevande contenenti edulcoranti (sugar tax) e non altre aventi identico contenuto, la Corte rigetta la questione, sottolineando che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, restando tale attività comunque soggetta a sindacato circa il rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. (uso ragionevole dei poteri discrezionali in materia tributaria e non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione), e ritenendo che, nella specie, il legislatore correttamente abbia raccolto l'invito dell'OMS a tassare le bevande in questione con l’obiettivo di limitarne il consumo e, conseguentemente, di contribuire alla riduzione dei tassi di sovrappeso e obesità, nel tempo stesso che in modo congruo e puntuale ne è stata identificata la base imponibile.