Le questioni di costituzionalità sollevate dalla Regione Valle d’Aosta impugnando art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost. in combinato disposto con l’art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto valdostano, all’art. 2, comma 1, lettera b), della l. 26 novembre 1981, n. 690, all’art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, sono considerate dalla Corte nella sent. n. 27 del 2024 in parte inammissibili e in parte infondate. Con riferimento all’infondatezza, viene infatti confutato l’assunto regionale per cui le disposizioni impugnate coinvolgerebbero l’ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione, dal momento che, invece, introducono una nuova e distinta tipologia di entrata (contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore dell’energia), per cui l’evocazione del metodo pattizio non risulta pertinente.
- 27-02-2024