- 27-02-2024

L’infondatezza dichiarata dalla Corte nella sent. n. 26 del 2024, relativa alle questioni proposte sull’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 2, lett. l), Cost. e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto della Sardegna, riposa sulla circostanza che la disposizione impugnata persegue, in realtà, la prioritaria finalità di contribuire, attraverso l’incremento del massimale di assistiti per ciascun medico del ruolo unico dell’assistenza primaria, di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione autonoma Sardegna, così sopperendo, in attesa della definizione dell’AIR, alle maggiori criticità che si sono presentate a livello locale, attestate dai lavori preparatori dell’iniziativa legislativa ed enunciate nell’atto di costituzione in giudizio della stessa Regione. In questo senso, la normativa risulta, dunque, esente dalle censure evidenziate nel ricorso statale.