- 08-02-2024

La sent. n. 12 del 2024 conclude per l’inammissibilità della questione sollevata per una pluralità di motivazioni, ossia l’inconferenza di uno dei parametri invocati (art. 102 Cost.), e per l’assenza di rilevanza di una delle norme impugnate (art. 61cod. antimafia). Inoltre, pur sussistendo la rilevanza per l’art. 55 cod. antimafia in quanto esclude che possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive dopo il sequestro di prevenzione di cui all’art. 20 dello stesso codice, l’inammissibilità è qui fatta derivare dalla Corte dall’insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale (nel caso di specie le modalità argomentative del g. a quo tradirebbero un’incertezza e contraddittorietà del petitum che non consente di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure).