- 06-02-2024

L'interesse dell'ord. n. 11 del 2024 deriva dalla circostanza che la carenza di oggetto che determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate trae origine dalla precedente sent. n. 2 del 2023, con cui la Corte aveva già invalidato  la norma impugnata che secondo l’interpretazione invalsa nel diritto vivente vietava il possesso e l’utilizzo del telefono cellulare a chi fosse  destinatario di un avviso orale rafforzato del questore.