- 14-11-2023

Con la sent. n. 205 del 2023 è esaminata dalla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, in quanto, anche per il processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, considera ragionevole una durata del processo che non eccede la durata di tre anni in primo grado. La questione è rigettata dalla Corte, secodno cui  la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata, e pur condividendosi il principio secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il relativo procedimento in termini più celeri di quelli occorrenti per le procedure ordinarie, non ritiene irragionevole la prevista durata di tre anni per il primo grado di merito (data anche l’esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della situazione individuale del richiedente)..