- 06-11-2023
Con la sent. n. 200 del 2023, la Corte costituzionale rigetta le questioni proposte avverso l’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost., ritenendo che il mantenimento dell’emolumento per diritti di rogito per i soli segretari comunali e provinciali fruenti di un trattamento stipendiale complessivamente meno elevato sia frutto di una scelta razionale sotto diversi profili, particolarmente sotto il profilo della comparazione rispetto ai segretari che rivestono figure apicali e sono già destinatari di un trattamento economico significativamente superiore.