Nella sentenza n. 178 del 2023, la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno», con riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP), nonché con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost. La Corte, rilevato che anche i chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia in seguito al rinvio pregiudiziale operato con l’ordinanza n. 217 del 2021 confermano i dubbi di incompatibilità con lo stesso diritto dell’Unione – oltre che con la Costituzione italiana – della disciplina censurata, ne dichiara, a sua volta, la contrarietà agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché 27, terzo comma, Cost.
- 28-07-2023