- 28-07-2023

Nella sent. n. 177 del 2023, la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale  degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta». Ritiene tuttavia la Corte che alla questione possa darsi risposta in via interpretativa, senza che sia necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale sollecitata dal giudice rimettente. Se, infatti, l’autorità giudiziaria italiana non potrebbe rifiutare la consegna delle persone richieste sulla base di «standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali […] laddove ciò possa compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione, occorre altresì evitare che l’esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell’estensione loro attribuita dal diritto dell’Unione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In definitiva, precisa la Corte,  le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. non sono fondate, essendo possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto fondato sul grave rischio per la salute dell’interessato attraverso un’interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005, che ne assicura la conformità ai parametri costituzionali evocati.