- 27-07-2023

Nella sent. n. 163 del 2023, oltre a questioni  sollevate nei confronti di una legge regionale del Molise dichiarate inammissibili o infondate, sono dichiarate invece fondate, in primo luogo, le questioni sollevate nei confronti della norma che prolunga il termine entro cui sono transitoriamente ammessi gli interventi modificativi dell’aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica, in attesa che sopraggiunga un accordo tra Regione e competente Ministero, per contrasto con il principio di leale collaborazione, essendo il legislatore regionale venuto meno ad un impegno già assunto dalla Regione Molise con il Governo, nonché «con i principi di copianificazione obbligatoria (in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)».

Del pari fondate solo dichiarate le questioni concernenti la modifica, estendendone la portata, della disciplina degli interventi edilizi straordinari di cui alla legge reg. Molise n. 30 del 2009 (cosiddetta “legge sul piano casa”) poiché tale ampliamento oggettivo degli interventi edilizi in deroga, assentibili secondo la legge sul “Piano casa” (a notevole distanza di tempo dall’approvazione di quest’ultima), non risulta assistito da adeguate clausole di salvaguardia paesaggistica, in un contesto che tuttora vede inattuate le norme del cod. beni culturali sulla pianificazione paesaggistica condivisa (viene in rilievo violazione della competenza esclusiva del legislatore statale – che, nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ha codificato il principio della pianificazione paesaggistica congiunta agli artt. 135 e 145 cod. beni culturali – ed  il conseguente abbassamento del livello di tutela ambientale (art. 9 Cost.).

Ulteriormente fondate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sono le questioni riguardanti le previsioni che riconoscono all’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS) la facoltà di assumere personale «al ricorrere delle condizioni previste dalla vigente normativa, previa predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei vincoli assunzionali». Anche la stabilizzazione del personale “precario” della Regione, degli enti strumentali e dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), secondo le modalità, i tempi e i requisiti previsti dall’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 è dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. poiché nel consentire la trasformazione del rapporto di lavoro precario del personale dell’ASREM, si muove al di fuori dei limiti individuati dalle fonti statali, con conseguente invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia ordinamento civile. 

Infine, sono dichiarate infondate le questioni attinenti alla previsione per cui le funzioni inerenti all’accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei centri di formazione professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi, nonché quelle di vigilanza e di controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali «possono essere espletate anche mediante ricorso a figure esterne all’Amministrazione regionale, ove il dirigente del settore istruzione e formazione professionale ne ravvisi l’opportunità» a patto che il ricorso a siffatte figure avvenga nel rispetto dei rispettati requisiti e delle modalità che le norme statali di settore impongono per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni.