- 26-05-2023

Nella sent. n. 105 del 2023 la dichiarazione d'infondatezza delle norme scrutinate poggia sulla ritenuta (da parte della Corte) non  condivisibilità dell'interpretazione fornitane (dal rimettente) per cui risulterebbe necessitato in ogni circostanza e senza possibilità di deroga attrezzare i locali destinati ad ospitare i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con un vetro divisorio a tutta altezza anche in presenza di soggetti minorenni. Sembra piuttosto corretto (alla Corte), a fronte di una legge che indica con chiarezza l’obiettivo di impedire il passaggio di oggetti, ritenere che debbano essere ricercate le soluzioni più adeguate alla situazione concreta . Sicché sarà quindi ben possibile disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta o al contrario rifiutare – con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da rendere oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno.