Nella sent. n. 190 resa in materia di reati ministeriali, la Corte ribadisce che la qualificazione giuridico-penale delle condotte spetta, in linea di principio, all’autorità giudiziaria ordinaria, ferma restando la facoltà della Camera competente di contestare, mediante conflitto di attribuzione, le determinazioni suscettibili di eludere le prerogative riconosciutele dall’art. 96 Cost.
In particolare, rileva la distinzione tra l’eventuale concorso di un soggetto privo della qualifica ministeriale nel reato attribuito a un ministro, al quale si estendono le relative guarentigie e la commissione di un reato autonomo, ancorché funzionalmente connesso a quello ministeriale, per il quale tali garanzie non operano, in ragione della loro natura eccezionale.
Su tali presupposti, la Corte, in parziale accoglimento del conflitto promosso dalla Camera dei deputati:
- quanto al primo profilo, dichiara che non spettava al Collegio per i reati ministeriali omettere di esplicitare le ragioni per le quali non aveva ravvisato una possibile responsabilità dell'allora Capo di gabinetto del Ministro della giustizia per concorso nei reati attribuiti al Ministro della giustizia, né alla Procura omettere di comunicare alla Camera la relativa determinazione, in ossequio al principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato;
- quanto al secondo profilo, dichiara che spettava, invece, alla Procura avviare le indagini ed esercitare l’azione penale nei confronti della medesima Capo di gabinetto del Ministro della giustizia per il distinto reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.), senza la previa autorizzazione della Camera competente.