- 03-11-2026

Con la sent. n. 181 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace, nonché, in via consequenziale, del terzo comma, relativo al reato di diffamazione militare, con conseguente riespansione della disciplina penale comune di cui all’art. 595 c.p.

Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice costituzionale ha ritenuto che la previsione obbligatoria della pena detentiva, per il suo effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, risultava sproporzionata rispetto a condotte diffamatorie non connotate da eccezionale gravità; inoltre, lo stesso ha chiarito che le peculiarità dell’ordinamento militare non giustificano tale trattamento sanzionatorio, dovendo anche l’ordinamento delle Forze armate conformarsi ai principi di democraticità, libertà e tutela della persona sanciti dalla Costituzione.