Nella sent. n. 182 sono state sottoposte al vaglio di costituzionalità alcune disposizioni della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità .
Nello specifico, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, secondo periodo, nella parte in cui non prevedeva la previa intesa in sede di Conferenza unificata per la determinazione delle ore di assistenza da assicurare, nonché dell’art. 1, comma 708, secondo periodo, nella parte in cui non disponeva la previa intesa per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di rilevazione, accesso, condivisione e utilizzo dei dati del registro nazionale dei fabbisogni. Ribadito che la determinazione dei LEP rientra nella competenza legislativa esclusiva statale e che il loro finanziamento può prevedere il concorso degli enti territoriali, purché siano assicurate risorse adeguate e perequate, la Corte ha sottolineato la necessità di garantire, nella fase attuativa, il rispetto del principio di leale collaborazione, quale strumento essenziale per coniugare autonomia territoriale, uguaglianza sostanziale ed effettività dei diritti fondamentali delle persone con disabilità .