Nella sent. n. 172 del 2026, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 87 del 2018 («Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»), nella parte in cui prevedeva, per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, una sanzione amministrativa non inferiore a 50.000 euro, senza consentirne la riduzione nei casi di manifesta sproporzione.
In particolare, ribadita l’applicabilità alle sanzioni amministrative di natura punitiva dei principi di proporzionalità e individualizzazione, la Corte salvaguarda l’efficacia deterrente della disciplina, ammettendo tuttavia la possibilità di derogare alla soglia minima alla luce dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 1981, tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.