Nella sent. n. 169 la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003, il giudice che ritenga infondata l’eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., è tenuto a investire della questione la Camera di appartenenza, senza poter autonomamente proseguire il giudizio. Tale procedimento costituisce, infatti, espressione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, senza pregiudicare la funzione giurisdizionale, potendo il giudice eventualmente sollevare conflitto di attribuzione avverso la deliberazione parlamentare di insindacabilità.
Su tali presupposti, la Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Matera proseguire e definire con sentenza di condanna il procedimento penale a carico dell’allora senatore Saverio De Bonis, nonostante l’eccezione di insindacabilità sollevata dalla difesa, annullando, conseguentemente, i relativi provvedimenti giudiziari.