Nella sent. n. 165 la Corte costituzionale ha ribadito che la garanzia dell’insindacabilità può estendersi anche alle dichiarazioni rese extra moenia, purché sussista un nesso evidente e qualificato con l’esercizio delle funzioni parlamentari, non necessariamente riconducibile a specifici atti parlamentari. Tale garanzia non può, tuttavia, ricomprendere espressioni meramente denigratorie, estranee a un’effettiva attività di critica o denuncia politica su questioni di interesse generale, pena la trasformazione della prerogativa in un privilegio personale, a scapito della dignità dei destinatari della critica.
Su tali presupposti, la Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi su Facebook, annullando, conseguentemente, la relativa deliberazione parlamentare.