- 13-10-2026

Nella sent. n. 164 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, recante «Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna», per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Nello specifico, viene censurata la disciplina regionale che imponeva agli immobili destinati a locazione breve il mutamento della destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva, senza prevedere analogo obbligo per le strutture ricettive extra-alberghiere, ancorché necessariamente gestite in forma imprenditoriale (art. 4). Tale disparità di trattamento risulta, secondo il giudice costituzionale, irragionevole e ingiustificatamente restrittiva della libertà di iniziativa economica privata, tanto più in quanto l’obbligo si applicava indistintamente anche alle locazioni brevi occasionali e non imprenditoriali, indipendentemente dall’intensità dell’utilizzo dell’immobile. Né la misura poteva ritenersi giustificata dall’esigenza di contrastare il fenomeno dell’overtourism, risultando sproporzionata in ragione della sua applicazione all’intero territorio regionale, a fronte di criticità territorialmente circoscritte.

La declaratoria di illegittimità costituzionale viene quindi estesa alla disciplina dell’insediamento dell’uso locazione breve (art. 5), in quanto fondata sulla nuova destinazione d’uso introdotta dalla stessa disposizione censurata.