- 02-10-2026

Nella sentenza additiva n. 158 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nella parte in cui non includeva tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro di prevenzione, con conseguente estensione a tali provvedimenti del relativo regime di impugnazione. 

Nello specifico, la Corte ritiene priva di ragionevole giustificazione, e pertanto lesiva tanto del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. quanto del principio di parità delle parti nel processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., l’asimmetria tra la posizione del pubblico ministero, cui è consentito impugnare tutti i provvedimenti che lo vedano soccombente, compreso quello di revoca del sequestro, e quella del privato interessato, al quale è invece preclusa l’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca. Se, infatti, al legittimo interesse dell’ordinamento a evitare che beni di ritenuta provenienza delittuosa rimangano nella disponibilità del destinatario della misura corrisponde la possibilità per il pubblico ministero di ottenere la rivalutazione della decisione favorevole al privato da parte di un giudice superiore, deve essere assicurata una corrispondente tutela al diritto di difesa del privato e ai diritti costituzionali, in primo luogo di proprietà e di iniziativa economica, incisi dal sequestro, la cui natura provvisoria non esclude la possibilità di produrre, anche in un arco temporale limitato, danni gravi e irreparabili.