Nella sentenza additiva n. 157 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga si svolga con le garanzie della difesa tecnica (non bastando la mera facoltà di nominare un difensore di fiducia), dal momento che il trattamento sanitario coattivo incide sulla libertà personale e, segnatamente, sul suo nucleo primario costituito dalla libertà fisica.
L’intima connessione tra gli artt. 13 e 24 Cost. pertanto, esige, secondo la Consulta, che la persona sottoposta alla misura possa contare sull’assistenza tecnica e professionale di un difensore e che il convincimento del giudice circa la legittimità della coazione si formi nel contraddittorio, così da assicurare l’effettività del diritto di difesa in condizioni di eguaglianza formale e sostanziale.