- 24-07-2026

Nella sent. n. 149 la Corte dichiara illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui, a seguito della revoca di una misura alternativa, preclude per un periodo fisso di tre anni l’accesso a nuovi benefici penitenziari e misure alternative, anziché prevedere una preclusione pari alla metà della pena residua e comunque non superiore a tre anni.

Superando il precedente orientamento della sent. n. 173 del 2021, la Corte afferma che una preclusione rigida e prolungata, insensibile all’evoluzione della personalità del condannato, può impedire per l’intera pena residua ogni nuova valutazione dei progressi trattamentali, in contrasto con i principi di progressività trattamentale, flessibilità della pena e finalizzazione rieducativa. La revoca può motivare, infatti, una temporanea regressione trattamentale, ma non fondare una presunzione di inaffidabilità immutabile per tre anni, dovendo restare comunque affidata alla magistratura di sorveglianza la valutazione concreta della meritevolezza di nuovi benefici.