Nella sent. n. 143 la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, nella parte in
cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba trasmettere
immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le
richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che
comunichi alla stessa Corte d’appello una dichiarazione motivata di non darvi
corso per l’esigenza di tutelare principi costituzionali preminenti.
Nell’accogliere le questioni in riferimento agli artt. 11 e
117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione allo Statuto di Roma, la
Corte valorizza il carattere essenziale della cooperazione degli Stati per
l’effettività della giurisdizione della Corte penale internazionale e ritiene
costituzionalmente illegittimo un assetto che, attribuendo al Ministro della
giustizia un potere privo di termini stringenti e di criteri idonei a
circoscriverne l’esercizio, consenta alla sua inerzia di determinare uno stallo
della procedura.
Pur ammettendo che, in casi eccezionali, possano opporsi
esigenze connesse alla tutela di principi costituzionali preminenti, la Corte
afferma che l’operato ministeriale non può essere legibus solutus, ma
deve tradursi in determinazioni tempestive, motivate e controllabili.