Nella sent. n. 142 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 che trasferivano a enti infraregionali le funzioni autorizzatorie relative al vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali.
Ricondotta la difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, il giudice costituzionale ribadisce che spetta allo Stato individuare, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il livello territoriale cui allocare le relative funzioni amministrative. Poiché l’art. 61, comma 5, cod. ambiente ne attribuisce integralmente l’esercizio alle Regioni, queste ultime non possono riallocarle presso enti infraregionali, modificando unilateralmente l’assetto di competenze stabilito dal legislatore statale.
Di qui l’illegittimità delle disposizioni impugnate per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.