Nella sent. n. 126 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina che estendeva al sequestro preventivo ed alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. le più restrittive regole del codice antimafia sulla tutela dei terzi creditori.
La Corte ritiene infatti irragionevole e sproporzionata la generalizzazione di una disciplina originariamente giustificata dalle peculiari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, di portata tale da imporre ai creditori di buona fede – attraverso, in particolare, l’onere di dimostrare la propria estraneità all’attività illecita e la falcidia del credito – un sacrificio eccessivo dei propri diritti patrimoniali.
Di qui la violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., nonché
dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU,
con conseguente riespansione, per le procedure esecutive individuali
interessate dalla pronuncia, della regola di diritto comune fondata sulla
priorità temporale del credito o della garanzia rispetto al vincolo penale.