Nella sent. n. 132 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva alla persona offesa che avesse proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice chiamato a decidere sulla stessa.
Valorizzando il crescente ruolo assunto tanto dalla fase delle indagini preliminari quanto dalla persona offesa nel processo penale, la Corte ritiene infatti incompatibile con il principio del giusto processo riconoscere a quest’ultima il diritto di interloquire sulla richiesta di archiviazione senza consentirle di contestare la terzietà e l’imparzialità del giudice.
Di qui la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., dovendo la garanzia del giudice terzo e imparziale operare nell’intero procedimento e nei confronti di ogni soggetto chiamato a parteciparvi, indipendentemente dalla formale qualificazione come «parte» processuale (le ulteriori censure sono rimaste assorbite).