Nella sent. n. 133 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma in materia di nautica da diporto che subordinava l’attività delle scuole nautiche al possesso di requisiti minimi di capacità patrimoniale e all’adozione di un tariffario minimo.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che, quanto più la legge di delega individua in modo analitico e puntuale l’oggetto, i principi e i criteri direttivi, tanto più risulta circoscritta la discrezionalità del legislatore delegato.
Su questa base, accertata l’estraneità delle disposizioni censurate all’oggetto della delega, tanto sul piano letterale quanto alla luce di un’interpretazione sistematica e teleologica, la Corte ravvisa la violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. per violazione dei limiti della delega legislativa (mentre resta, invece, assorbita l’ulteriore censura relativa alla compatibilità del tariffario minimo con la disciplina europea in materia di libera prestazione dei servizi).