La sent. n. 125 relativa al personale delle scuole di ogni ordine e grado ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
La Corte ha ritenuto, infatti, che la previsione di un limite massimo di età per il trattenimento in servizio del dipendente pubblico, non coordinato con l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, determinasse la violazione:
– dell’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto suscettibile di imporre la cessazione del rapporto di lavoro prima che il dipendente abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico;
– dell’art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza intrinseca, in quanto rendeva il trattenimento in servizio potenzialmente inidoneo a realizzare la finalità per la quale era previsto, consistente nel consentire al lavoratore di maturare i requisiti minimi per il conseguimento della pensione di vecchiaia.