- 03-07-2026

Nella sent. n. 119 del 2026 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2024, recante le "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", nella parte in cui richiedeva al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e alle condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.

Secondo la Corte, infatti, la subordinazione dell’iscrizione ai predetti albi per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e abilitati al lavoro alla condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza introduce una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto al lavoro (tutelato dagli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.), poiché fa dipendere l’accesso alla professione da circostanze estranee al possesso dei requisiti professionali richiesti dall’ordinamento italiano.